1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente a un'altra Parte contraente in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato deve indicare l'oggetto della richiesta, ivi compresi, specificamente, gli articoli della Convenzione o dei Protocolli, sulla cui interpretazione o applicazione siano sorti contrasti. 2. La Parte richiedente informa l'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, del nome dell'altra Parte in controversia, cosi' pure degli articoli della Convenzione o dei Protocolli la cui interpretazione o applicazione costituiscono a suo avviso oggetto della controversia. L'Organizzazione comunica le informazioni cosi' ricevute a tutte le Parti contraenti della Convenzione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art2 · fonte del testo

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