1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa e' definitiva e vincolante per le Parti in causa. 2. Ogni controversia che potra' verificarsi tra le Parti per cio' che riguarda l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza potra' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, a un altro tribunale arbitrale costituito a questo fine nella stessa maniera del primo.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art7 · fonte del testo

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