ed equipaggiamenti di contenitori 1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti individuabili di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool", le disposizioni degli articoli 4, 5 (paragrafi 1, 2 e 3 b) e 9 della presente Convenzione si applicheranno mutatis mutandis a tali accessori ed equipaggiamenti. 2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione di un fondo comune per gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori, sia importati con un contenitore appartenente al "Pool" per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore del "Pool", oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore appartenente al "Pool":

  • a)le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6 si applicheranno a tali accessori ed equipaggiamenti;
  • b)ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di non concedere l'ammissione temporanea agli accessori ed agli equipaggiamenti che sono stati oggetto di una transazione di acquisto, di noleggio-vendita, di contratto di affitto o altro contratto analogo stipulato da una persona residente o avente la sua sede di affari sul loro territorio;
  • c)nonostante il termine per la riesportazione stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 6, applicabile agli accessori ed agli equipaggiamenti in virtu' del punto (a) del presente articolo, gli accessori e gli equipaggiamenti gravemente danneggiati potranno non essere riesportati, a patto pero' di essere, in conformita' con la regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente autorizzato dalle autorita' doganali di detto paese:
  • i)sottoposti ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovuti alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano;
  • ii)lasciati, senza alcun onere, alle autorita' pertinenti di questo paese; oppure
  • iii)distrutti sotto un controllo ufficiale ed a spese delle parti interessate; le parti e le materie ricuperate saranno soggette ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovute alla data in cui sono presentati e a seconda delle condizioni in cui si trovano.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art7 · fonte del testo

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