1. Ciascuna Parte contraente applica le agevolazioni previste all'articolo 4 della presente Convenzione per i contenitori utilizzati in comune in un "Pool" a condizione:

  • a)che siano gia' stati esportati o che saranno successivamente riesportati; oppure che un numero uguale di contenitori dello stesso tipo sia gia' stato esportato o sara' successivamente riesportato;
  • b)che ai sensi dell'accordo di utilizzazione in comune, i membri del "Pool":
  • i)effettuino tra di loro scambi di contenitori in occasione del trasporto internazionale di merci;
  • ii)mantengano, per ogni tipo di contenitore, la contabilita' dei movimenti dei contenitori scambiati;
  • iii)si impegnino a consegnarsi reciprocamente un numero di contenitori di ciascun tipo necessario per compensare, nell'arco di periodi di 12 mesi, i saldi pendenti della relativa contabilita' in modo da garantire a ciascun Membro del "Pool" una situazione di equilibrio tra il numero di contenitori dello stesso tipo che messo a disposizione per l'uso in comune ed il numero di contenitori dello stesso tipo messi a sua disposizione sul territorio della Parte contraente in cui ha la sua sede di affari. Il periodo di 12 mesi potra' essere prorogato dalle autorita' doganali competenti di detta Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di decidere se i contenitori messi a disposizione per l'uso in comune da qualunque membro del "Pool" avente la sua sede di affari sul suo territorio, debbono essere conformi ai requisiti previsti dalla sua legislazione circa l'ammissione e l'uso illimitato nel traffico interno sul suo territorio. 3. Le norme del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili solo se:
  • a)i contenitori sono contrassegnati con marchi durevoli ed esclusivi stabiliti nell'Accordo di utilizzazione in comune e tali da consentire l'individuazione del contenitore;
  • b)l'Accordo di utilizzazione in comune e' stato comunicato alle autorita' doganali delle Parti contraenti competenti ed e' stato da esse approvato in quanto conforme alle norme della presente Convenzione. Le autorita' competenti informano il Segretario Esecutivo della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa della loro approvazione e gli forniscono il nome delle Parti Contraenti in questione. Il Segretario esecutivo trasmette tali informazioni alle Parti contraenti interessate.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art5 · fonte del testo

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