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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994 · Legge 5 luglio 1995, n. 299
- Aggiornato al
- 25 luglio 1995
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA…
- Art. 2e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano…
- Art. 5ed Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcun…
- Art. 6dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ciascuna Parte Contraente garantira'…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente o l'organismo designato da detta Parte effettui un…
- Art. 8' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati…
- Art. 9delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Le controversie tra una…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 11tra i Governi Le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno applicate…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni a…
Altre partizioni dell’atto
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