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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, recante provvidenze scolastiche a favore di insegnanti e alunni provenienti dall'Eritrea, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I cittadini italiani che abbiano prestato servizio quali supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti, ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano, purche' in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744". All'articolo 3, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o piu' materie possono iscriversi alla corrispondente classe successiva previo superamento di un esame colloquio le cui modalita' sono fissate dal consiglio di interclasse o dal collegio degli insegnanti della scuola alla quale gli alunni intendono iscriversi". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 luglio 1975

[2]LEONE

[3]MORO - RUMOR - COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 21 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-07-18;299~artunico · fonte del testo

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