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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 · Legge 28 agosto 1997, n. 298
- Aggiornato al
- 15 settembre 1997
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA CHE PREVEDE UN…
- Art. 21 Ogni Stato contraente puo' inoltre, quando esprime il suo consenso ad essere vincolato…
- Art. 3organizzazioni internazionali non governative e le organizzazioni nazionali non…
- Art. 4reclamo deve essere presentato per iscritto; deve essere fondato su una norma della Carta…
- Art. 5reclamo e' indirizzato al Segretario generale il quale ne accusa ricevimento e, dopo aver…
- Art. 6Comitato di esperti indipendenti puo' chiedere alla Parte contraente chiamata in causa ed…
- Art. 71 Quando decide che un reclamo e' ricevibile, il Comitato di esperti indipendenti ne…
- Art. 81 Il Comitato di esperti indipendenti redige un rapporto nel quale descrive le misure che…
- Art. 91 In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri…
- Art. 10Parte contraente chiamata in causa fornira' indicazioni sui provvedimenti adottati per…
- Art. 11articoli 1 a 10 del presente Protocollo si applicano inoltre agli articoli della Parte II…
- Art. 12Stati Parti del presente Protocollo considerano che il primo paragrafo dell'annesso alla…
- Art. 131 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 141 Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo…
- Art. 151 Ogni Parte contraente, puo' in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo…
- Art. 16Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del…
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