[1]E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, puo' essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica. All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2. L'articolo 5 e' soppresso.

Testo vigente dal 8 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-07;297~art1 · fonte del testo

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