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[1]L'articolo 19 delle disposizioni annesse al citato decreto e' modificato come segue:
[2]«Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, possono essere modificate le tare legali per qualsiasi recipiente e per qualunque merce.
[3]«Il decreto Reale dovra' essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Carcano.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
