Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 · Legge 6 ottobre 2003, n. 292
- Aggiornato al
- 31 ottobre 2003
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1Allegato A C C 0 R D 0 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sulla…
- Art. 2presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i…
- Art. 3effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra…
- Art. 7effetti del presente Accardo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto…
- Art. 8servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato…
- Art. 9effettuare il servizio a navetta, di cui ai precedente Art. 8, tra due localita', una…
- Art. 10effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionare il trasporto di…
- Art. 11servizi previsti alle lettere a) e b, del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche…
- Art. 12tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente…
- Art. 13'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle…
- Art. 14salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, non sono…
- Art. 15' autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa di effettuare trasporti con il…
- Art. 16e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da…
- Art. 17requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il…
- Art. 18modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 19trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 20trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie…
- Art. 21Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel…
- Art. 221 conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 23ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne'…
- Art. 24pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 25fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 26caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio…
- Art. 27le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa…
- Art. 28' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti…
- Art. 29presente Accordo sara' soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti secondo…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
