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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, col quale fu disposto il raddoppiamento della misura dell'imposta sui celibi, aggiungendo al primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole:
[8]«ovverosia posseggano soltanto un reddito imponibile in terreni e fabbricati non superiore complessivamente a lire 150».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
