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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 · Legge 30 dicembre 2005, n. 287
- Aggiornato al
- 10 gennaio 2006
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. 2Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione…
- Art. 3due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi…
- Art. 4due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la…
- Art. 5delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle…
- Art. 6delle due Parti favorira' l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle…
- Art. 7delle due Parti favorira' la cooperazione tra i rispettivi sistemi scolastici attraverso…
- Art. 8delle due Parti considerera' la possibilita' di offrire, su base di reciprocita', borse…
- Art. 9due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di…
- Art. 10due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle…
- Art. 11due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in…
- Art. 12due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi…
- Art. 13due Parti favoriranno la collaborazione nei campi dell'archeologia, della conservazione…
- Art. 14due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche…
- Art. 15due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica…
- Art. 16due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport…
- Art. 17due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul…
- Art. 18due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore…
- Art. 19cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformita' al presente Accordo…
- Art. 20due Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta contro…
- Art. 21dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista…
- Art. 22presente Accordo sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti…
- Art. 23presente Accordo avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra' denunciarlo…
Altre partizioni dell’atto
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