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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1927, n. 1774, concernente l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, sostituendosi all'art. 1 il seguente:
[8]«Chiunque intenda di impiantare depositi o serbatoi di olii minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, deve chiederne la concessione al Ministro per l'economa nazionale, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprieta'.
[9]«Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, saranno indicati i depositi o serbatoi che, per la loro importanza e per l'uso al quale sono destinati, non si intendono compresi nelle disposizioni di cui al comma precedente».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 29 novembre 1928 - Anno VII
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Martelli - Ciano.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
