Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Il Comune proprietario dei terreni, nei casi in cui non possa cedere direttamente in affitto l'esercizio del diritto di caccia a termini dell'art. 2, avra' diritto alla quota parte del canone di affitto sui terreni situati nel territorio dell'altra Alta Parte contraente.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1927-07-14;2853~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari