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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, riguardante provvedimenti per il credito peschereccio in Libia, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 3 del decreto, le parole: «che siano iniziate dopo la data del presente decreto», sono sostituite dalle altre: «che siano state iniziate nell'anno 1936 o che vengano iniziate dopo la data del presente decreto».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Lessona - Rossoni - Di Revel - Lantini
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 24 marzo 1937 al 16 dicembre 2009
