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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1941, che proroga di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, concernenti la istituzione, presso il Ministero delle finanze, di un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mosconi - Rocco.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
