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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 · Legge 15 dicembre 2005, n. 283
- Aggiornato al
- 9 gennaio 2006
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA…
- Art. 2Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni a, b e c, nel…
- Art. 3(1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, e' stabile anche ove corra sulle acque…
- Art. 4Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti in superficie…
- Art. 5(1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e…
- Art. 6(1) Ciascuno Stato contraente mettera' a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi…
- Art. 7In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno…
- Art. 8(1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attivita' di…
- Art. 9Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle…
- Art. 10(1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati…
- Art. 11(1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o…
- Art. 12(1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti…
- Art. 13Quando si ravvisi la necessita' di ripristinare un termine triconfinale gli Stati…
- Art. 14A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcazione del…
- Art. 15(1) Ciascuno Stato contraente e' tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero…
- Art. 16(1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti…
- Art. 17(1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di…
- Art. 18(1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti…
- Art. 19(1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce…
- Art. 20(1) La Commissione si riunira' in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine…
- Art. 21(1) Per le decisioni della Commissione e' necessario l'accordo delle due Delegazioni…
- Art. 22(1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e…
- Art. 23Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione misura e…
- Art. 24(1) La Commissione non ha facolta' di modificare l'andamento del confine di Stato. In…
- Art. 25(1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla…
- Art. 26Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti i dati…
- Art. 27(1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal territorio…
- Art. 28(1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraenti ed…
- Art. 29I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli impiegati per i lavori di…
- Art. 30Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali sia necessario…
- Art. 31(1) Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione del…
- Art. 32Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si rilevino delle discordanze…
- Art. 33(1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli…
- Art. 34Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la manutenzione dei…
- Art. 35(1) Il presente Accordo e' soggetto a ratifica in conformita' alle norme costituzionali…
Altre partizioni dell’atto
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