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1. Le imposte riscosse in uno Stato mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 27 maggio 1982 al 8 novembre 1982

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Richiamate nel testo

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