Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1982 al 8 novembre 1982. Leggi il testo vigente →

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati dall'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni immobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili direttamente destinati al loro esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

Testo in vigore dal 27 maggio 1982 al 8 novembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari