Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 · Legge 30 dicembre 2005, n. 281
- Aggiornato al
- 5 gennaio 2006
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE…
- Art. 2Rapporti con la Convenzione 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo…
- Art. 3Ambito di applicazione 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione…
- Art. 4Principio di specialita' 1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo…
- Art. 5Trasmissione di documentazione 1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati…
- Art. 6Procedura e diritto applicabile 1. Per l'esecuzione del trasferimento, le parti…
- Art. 7Spese Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di…
- Art. 8Applicazione nel tempo Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse…
- Art. 9Entrata in vigore Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore 30…
- Art. 10Risoluzioni delle vertenze Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e…
- Art. 11Modifica dell'Accordo Il presente Accordo puo' essere modificato mediante la stessa…
- Art. 12Rapporti con altri accordi internazionali Le disposizioni del presente Accordo non…
- Art. 13Validita' dell'Accordo Il presente Accordo avra' efficacia a tempo indeterminato.
- Art. 14Denuncia dell'Accordo Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento denunciare il…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Accordo». torna al corpo dell’atto
