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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti - legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria, e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio, sostituendo all'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, il seguente:
[8]«Per essere assegnati al servizio tecnico d'artiglieria occorre aver superato corsi regolari dell'Accademia d'artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole di artiglieria e genio, compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria: occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico d'artiglieria di tre anni dei quali i primi due d'insegnamento teorico ed il terzo di tirocinio».
[9]Il secondo comma identico.
[10]Al secondo comma dell'art. 15 il seguente:
[11]«Detti ufficiali potranno essere ammessi alla concessione degli speciali premi annui previsti per gli ufficiali assegnati ai servizi tecnici dal precedente art. 10, e, per quanto riguarda l'avanzamento, sara' loro applicabile la disposizione dell'art. 4 del presente decreto».
[12]E all'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, sostituendo il seguente:
[13]«Per essere assegnati agli specialisti del genio occorre superare i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio, oppure quelli delle scuole d'applicazione d'artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti, ovvero possedere la laurea in ingegneria civile, industriale o elettrotecnica o aver superato tutti gli esami di profitto prescritti per i corsi quinquennali di ingegneria civile, industriale, elettrotecnica dagli statuti delle scuole di ingegneria del genio; occorre inoltre superare apposito concorso e successivamente un corso superiore tecnico del genio di due anni dei quali il primo di insegnamento teorico e il secondo di tirocinio».
[14]Il secondo comma identico.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 22 novembre 1928 - Anno VII
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Mussolini - Mosconi.
[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
