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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1714, portante nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle societa' commerciali e dell'esercizio della facolta' di cui agli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729 ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 1, comma 2°, alle parole: «in entrambi i casi», sono sostituite le seguenti: «in questo ultimo caso».
[10]Allo stesso art. 1 e' aggiunto il seguente comma 3°:
[11]«Sono parificate al capitale versato, ai fini delle norme contenute nel presente articolo, le riserve costituite in occasione di riduzione del capitale sociale mediante accantonamento di somme gia' facenti parte del capitale stesso».
[12]L'art. 3 e' sostituito col seguente:
[13]«Le operazioni relative all'esercizio della facolta' concessa dagli articoli 80 e 81 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, debbono essere deliberate dall'assemblea entro il 31 dicembre 1941-XX.
[14]«L'inosservanza di questo termine importa decadenza dall'esercizio della facolta' suddetta».
[15]All'articolo 4, dopo il comma 1°, e' aggiunto il seguente comma 2°:
[16]La norma del comma precedente non si applica nei casi di ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1928 al 1939».
[17]Allo stesso articolo, il comma 2° e' sostituito coi seguenti comma 3° e 4°:
[18]«L'imposta di cui al primo comma colpisce anche i trasferimenti gia' deliberati alla data del 28 dicembre 1940-XIX, salvo i casi che a tale data sia stata gia' eseguita la consegna dei nuovi titoli agli azionisti, ovvero siano state effettuate, in confronto degli azionisti stessi, le operazioni relative all'aumento del valore nominale delle azioni.
[19]«E' consentito alle Societa' interessate di revocare entro il 30 giugno 1941-XIX le deliberazioni adottate. La revoca importa, in ogni caso, il diritto al rimborso della imposta di registro pagata sulla deliberazione revocata, sempre che ne sia fatta domanda nel termine di tre mesi dalla data di omologazione della deliberazione di revoca».
[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[21]Dalla Zona di operazioni, addi' 18 aprile 1941-XIX
[22]VITTORIO EMANUELE
[23]Mussolini - Di Revel - Putzolu
[24]Visto:
[25](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[26]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 2 maggio 1941 al 1 luglio 1942
