fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:

  • a)si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
  • b)su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
  • c)si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
  • d)si scambieranno esperti in materia di criminalita' organizzata per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonche' sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalita';
  • e)si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attivita' della criminalita' organizzata: Inoltre la cooperazione tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti includera':
  • a)lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
  • b)lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
  • c)lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
  • d)l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art5 · fonte del testo

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