per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie 1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati: (a) a fornire alle autorita' competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali: (i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e attivita' di gruppi criminali organizzati; (ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati; (iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commesso o intendano commettere; (b) a fornire alle autorita' competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato. 2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di un reato trattato dalla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di garantire l'immunita' dall'azione penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione. 4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione. 5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorita' competenti in un altro Stato Parte, gli Stati Parti interessati potranno prendere in considerazione la possibilita' di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari