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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni: Il primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso: 1)La imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui filati costituiti dalle fibre tessili sotto indicate sono stabilite nelle seguenti misure: per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:
- a)fino a 12.000 metri L. 20
- b)piu di 12.000 fino a 16.000 metri " 28
- c)" 16.000 " 24.000 " " 44
- d)" 24.000 " 30.000 " " 56
- e)" 30.000 " 37.000 " " 75
- f)" 37.000 " 44.000 " " 88
- g)" 44.000 " 52.000 " " 130
- h)" 52.000 " 61.000 " " 150
- i)" 61.000 " 72.000 " " 200
- l)" 72.000 " 88.000 " " 275
- m)" 88.000 " 103.000 " " 350
- n)" 103.000 " 122.000 " " 435
- o)" 122.000 " 140.000 " " 525
- p)" 140.000 " 163.000 " " 620
- q)" 163.000 " 180.000 " " 750
- r)" 180.000 " 210.000 " " 1100
- s)" 210.000 " 244.000 " " 1700
- t)oltre 244.000 metri " 2200 I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana rigenerata in quantita' non superiore al cinque per cento.
- 2)Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:
- a)fino a 1.000 metri.............. L. 8
- b)piu di 1.000 fino a 2.100 metri " 16
- c)" 2.100 " 7.000 " " 30
- d)" 7.000 " 15.000 " " 70
- e)" 15.000 " 25.000 " " 120
- f)" 25.000 " 35.000 " " 170
- g)" 35.000 " 45.000 " " 240
- h)" 45.000 " 50.000 " " 320
- i)" 50.000 metri.............. " 450 ((3) per ogni kg. di filato di juta L. 15;))
- 4)Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:
- a)fino a 4.000 metri, L. 28;
- b)piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
- c)piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
- 5)Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice. ............................ L. 350 6) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe)......................... L. 230 7) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta)L. 50 ((8) per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo sottoindicati (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione e' stabilita come segue:
[2]I. Filati alla viscosa che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 26 gr.: per ogni kg................ L. 112 b) gr. 26 fino a 38 gr.: per ogni kg.............. L. 92 c) piu' di 38 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg.......... L. 79 d) piu' di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.......... L. 71 c) piu' di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 64 f) piu' di 100 gr.: per ogni kg................ L. 60 II. Filati all'acetato che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 26 gr.: per ogni kg................ L. 164 b) gr. 26 fino a 50 gr.: per ogni kg.............. L. 94 c) piu' di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.......... L. 79 d) piu' di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 71 e) piu' di 100 gr.: per ogni kg................ L. 67 III. Filati al cuproammonio che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 21 gr.: per ogni kg................ L. 139 b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg............. L. 113 e) piu' di 30 gr. fino a 50 gr: per ogni kg.......... L. 92 d) piu' di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.......... L. 81 e) piu' di 75 gr.: per ogni kg................. L. 71 IV. Filati di fibre tessili artificiali a filamento continuo altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 21 gr.: per ogni kg................ L. 180 b) gr. 21 fino a 30 gr.: per ogni kg............. L. 124 c) piu' di 30 gr. fino a 50 gr.: per ogni kg......... L. 101 d) piu' di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg.......... L. 89 e) piu' di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 78 f) piu' di 100 gr.: per ogni kg................ L. 74 V. Filati di fibre poliamidiche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 11 gr.: per ogni kg................ L. 812 b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg............. L. 339 c) piu' di 30 gr. fino a 45 gr.: per ogni kg." 291
- d)piu' di 45 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 277 e) piu' di 100 gr. fino a 125 gr.: per ogni kg........ L. 254 f) piu' di 125 gr.: per ogni kg................ L. 190 VI. Filati di fibre poliviliniche che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 41 gr.: per ogni kg................ L. 139 b) gr. 41 fino a 50 gr.: per ogni kg............. L. 131 c) piu' di 50 gr. fino a 75 gr.: per ogni kg......... L. 121 d) piu' di 75 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 111 e) piu' di 100 gr.: per ogni kg................ L. 108 VII. Filati di fibre tessili sintetiche altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano:
- a)meno di 11 gr.: per ogni kg................ L. 893 b) gr. 11 fino a 30 gr.: per ogni kg............. L. 373 c) piu' di 30 gr. fino a 4.5 gr.: per ogni kg......... L. 320 d) piu' di 45 gr. fino a 100 gr.: per ogni kg......... L. 305 e) piu' di 100 gr.: per ogni kg............... L. 279)) 9) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, e' dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso e' assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.
- 10)Filati in mista intima non nominati come quelli della fibra piu' tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.
- 11)Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1,2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui e' composto il ritorto. Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovra' ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta. La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto. Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crepes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi.
- 12)Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto e' composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria". Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: L'art. 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, e' sostituito come segue: "I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantita' e qualita' di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attivita' nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1953 al 13 ottobre 1961
