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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:
[9]Nel 1° comma dell'art. 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».
[10]L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
[11]« Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[12]Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avra' inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.
[13]Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potra' modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.
[14]Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.
[15]Inoltre potra' modificare la classifica considerando:
[16]come di I categoria alberghi che, pur non avendo la meta' delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito;
[17]come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;
[18]come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purche' abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;
[19]come di II categoria pensioni che abbiano anche piu' di 30 stanze; come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.
[20]Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande ».
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI
[23]VITTORIO EMANUELE
[24]Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.
[25]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 12 marzo 1938 al 22 dicembre 2008
