1. - La presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti, in base ad un contratto di factoring, derivino da un contratto di vendita di merci tra un fornitore ed un debitore che abbiano la loro sede di affari in Stati diversi e quando:

  • a)questi Stati, cosi' come lo Stato nel quale il cessionario ha la propria sede di affari, siano Stati contraenti; o
  • b)il contratto di vendita di merci e il contratto di factoring siano disciplinati dalla legge di uno Stato contraente. 2. - Nella presente Convenzione, il riferimento alla sede di affari di una delle parti significa, se tale parte ha piu' di una sede di affari, la sede che ha la piu' stretta relazione con il contratto in questione e la sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art2 · fonte del testo

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