1. - Quando un credito e' ceduto da un fornitore ad un cessionario in virtu' di un contratto di factoring regolato da questa Convenzione:

  • a)sotto riserva delle disposizioni dell'alinea b) del presente paragrafo, le regole enunciate negli articoli da 5 a 10 si applicano ad ogni cessione successiva del credito fatta dal cessionario o da un cessionario successivo;
  • b)le disposizioni degli articoli 8 a 10 si applicano come se il cessionario successivo fosse l'impresa di factoring. 2. - Ai fini della presente Convenzione, la comunicazione al debitore della cessione successiva costituisce anche comunicazione della cessione all'impresa di factoring.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art11 · fonte del testo

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