• 1)Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.
  • 2)L'Assemblea puo' decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale ma non del presente trattato, nonche' ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali.
  • 3)Le nozioni di domicilio e di nazionalita', nonche' l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano piu' depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art9 · fonte del testo

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