1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma nelle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento. 3. Il trasferimento e' opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione. Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento e' opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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