[1]e ricusazione

[2]1. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di annullamento devono inoltre astenersi dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso. 2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la commissione. 3. I membri di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialita'. La ricusazione non e' ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non puo' essere basata sulla nazionalita' dei membri. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento e le commissioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro e' sostituito, in seno alla divisione o alla commissione, dal suo supplente.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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