• 1)Le condizioni nelle quali e' possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
  • 2)Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata.
  • 3)Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art123 · fonte del testo

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