pubblica

  • 1)I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
  • 2)Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si e' avvalso della sua domanda contro i suoi interessi puo' consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
  • 3)Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque puo' consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
  • 4)Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.
  • 5)L'Ufficio europeo dei brevetti puo', gia' prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti:
  • a)il numero della domanda di brevetto europeo;
  • b)la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorita' di una domanda anteriore e' stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore;
  • c)il nome del richiedente;
  • d)il titolo dell'invenzione;
  • e)gli Stati contraenti designati.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art128 · fonte del testo

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