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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi, con la seguente modificazione:
[9]Nell'articolo unico alle parole « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana », sono sostituite le altre « con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o assimilata ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Solmi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 marzo 1938 al 5 agosto 1939
