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[1]L'esenzione dei carri agricoli dalla osservanza delle dimensioni dei cerchioni delle ruote nei veicoli a trazione animale, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 4 agosto 1924, numero 1438, cessera' di aver vigore a decorrere dal gennaio 1928. Ma per i carri agricoli trainati da buoi, di peso lordo superiore a 20 quintali se a due ruote e a 30 quintali se a quattro ruote saranno consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte: quando invece il peso lordo del veicolo non superera' i venti quintali nei carri a due ruote e i trenta quintali nei carri a quattro ruote, sara' ammesso l'uso di cerchioni di larghezza non inferiore a quaranta millimetri.
[2]I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati pei trasporti ad uso esclusivo delle colonie od aziende agricole e che abitualmente circolano nel fondo a cui sono destinati.
[3](Il resto come nel decreto).
[4]Art. 4.
[5]Nella costruzione di nuovi carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti e' obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'art. 17 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, con le modificazioni portate dall'art. 1 del presente decreto, da misurarsi nel modo indicato dal successivo art. 18.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini - Giuriati - Rocco Volpi.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
