contratti tra coproduttori che prevedano la ripartizione di qualsiasi tipo di proventi ricavati dalla distribuzione e diffusione dei film realizzati in coproduzione congiunta devono essere approvati dalle Autorita' competenti in conformita' della legislazione in vigore negli Stati delle Parti. Questa ripartizione deve, quanto piu' possibile, essere proporzionale alle rispettive quote di partecipazione dei coproduttori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~accordo-art7 · fonte del testo

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