rispetto della legislazione nazionale dei due Paesi, le Autorita' competenti garantiranno l'ingresso sul rispettivo territorio del personale tecnico-produttivo e creativo-artistico, del produttore o dei coproduttori dello Stato dell'altra Parte. L'autorizzazione all'importazione temporanea e alla riesportazione dei materiali e delle attrezzature necessari alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo sara' concessa in conformita' con la legislazione delle Parti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~accordo-art6 · fonte del testo

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