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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 · Legge 10 gennaio 2004, n. 25
- Aggiornato al
- 3 febbraio 2004
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori…
- Art. 3Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio…
- Art. 4per Danni o Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o Esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto…
- Art. 6di Capitali, Profitti e Redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' dei Trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno…
- Art. 9di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra…
- Art. 11fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente…
- Art. 12di altre Disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 14e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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