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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo;
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 816, contenente nuove disposizioni per gli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione:
[8]All'art. 1, 1° capoverso, e' sostituito il seguente:
[9]« A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto la riduzione attualmente vigente sugli estagli dovuti in natura e in denaro dagli esercenti ai proprietari o da subgabelloti o cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevata, fino al 31 dicembre 1935, al 60 per cento, a favore, rispettivamente, degli esercenti subgabelloti e cottimisti generali».1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1940, n. 287
1La L. 2 aprile 1940, n. 287, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni della legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 25, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1384, convertito nella legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 129, relative agli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia sono prorogate fino alla scadenza dei singoli contratti".
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
