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Con decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma. I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di omesso o irregolare rilascio della ricevuta si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1976 al 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art8 · fonte del testo

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