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[1]«Eguale approvazione e' necessaria per gli atti di consenso ad iscrizione di ipoteche ».
[2]« Art. 2. - Gli atti di trasferimento di immobili eseguiti tra i Fasci di combattimento, tra le Federazioni provinciali dei Fasci di combattimento ovvero tra i Fasci di combattimento e le Federazioni dei Fasci di combattimento in seguito ad approvazione data dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o, per delega di lui, dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, benche' avvenuti a titolo gratuito, non sono considerati come donazioni e non sono soggetti alle norme stabilite per queste ne' per la sostanza ne' per la forma ».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - SOLMI - STARACE - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 16 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
