[1]particolari relative alle attivita' lucrative

[2]1. I funzionari consolari non possono svolgere nello Stato di residenza attivita' professionali o commerciali per proprio utile personale. 2. Non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione:

  • a)gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio per quanto riguarda le attivita' lucrative private da essi svolte nello Stato di residenza;
  • b)i membri della famiglia delle persone di cui alla lettera a) del presente comma e i membri del loro personale privato;
  • c)i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che svolgono in proprio attivita' lucrative private nello Stato di residenza.

[3]3. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art34 · fonte del testo

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