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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997
Legge 22 agosto 2000, n. 243
- Aggiornato al
- 1 settembre 2000
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. iiArticolo II Nel quadro del presente Accordo un progetto puo' coinvolgere, per ciascuna…
- Art. iiiArticolo III Sulla base della programmazione scientifica e tecnologica dei due Stati, i…
- Art. ivArticolo IV I progetti approvati nell'ambito del presente Accordo potranno includere una…
- Art. vArticolo V Gli organismi responsabili per il coordinamento e l'attuazione del presente…
- Art. viArticolo VI Le Parti concordano di dare ampia diffusione al bando per la presentazione…
- Art. viiArticolo VII Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua…
- Art. viiiArticolo VIII Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e…
- Art. ixArticolo IX I diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte…
- Art. xArticolo X Tutte le questioni riferite al contenuto del presente Accordo che non siano…
- Art. xiArticolo XI Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente…
- Art. xiiArticolo XII Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli…
- Art. xiiiArticolo XIII Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore trenta…
