(1)Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito di dieci strumenti di ratifica o di adesione, almeno cinque dei quali provenienti da Stati che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale uguale o superiore ad un milione di tonnellate di stazza lorda. (2) Per ogni Stato che ratifichi il presente Protocollo o che vi aderisca dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione determinante l'entrata in vigore, come fissata nel paragrafo (1) del presente articolo, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;243~art13 · fonte del testo

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