Comitato di esperti

  • 1)E' istituito un Comitato di esperti in cui e' rappresentato ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare.
  • 2)a) Il Direttore generale puo' e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare i Paesi non facenti parte dell'Unione particolare e che siano membri dell'Organizzazione o parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a farsi rappresentare da propri osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti.
  • b)Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel settore dei marchi, di cui almeno uno dei Paesi membri sia un Paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti.
  • c)Il Direttore generale puo' e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.
  • 3)Il Comitato di esperti:
  • i)decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;
  • ii)rivolge ai paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzo della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme;
  • iii)adotta tutte quelle misure che, senza incidere finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare o dell'Organizzazione, siano atte a facilitare l'applicazione della classificazione da parte dei Paesi in via di sviluppo;
  • iv)e' abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.
  • 4)Il Comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo attribuisce alle organizzazioni intergovernative indicate al comma 2) b), che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione, la facolta' di partecipare alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti.
  • 5)Le proposte relative alle modifiche da apportare alla classificazione possono essere presentate dall'Amministrazione competente di ogni Paese dell'Unicne particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate presso il Comitato di esperti in virtu' del comma 2) b) e da ogni Paese od organizzazione espressamente invitati dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte vengono comunicate all'Ufficio internazionale che le sottoporra' ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori al piu' tardi entro due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nel corso della quale esse saranno esaminate.
  • 6)Ogni Paese dell'Unione particolare dispone di un voto.
  • 7)a) Fatte salve le disposizioni della lettera b), il Comitato di esperti adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti.
  • b)Le decisioni relative all'adozione delle modifiche da apportare alla classificazione vengono adottate a maggioranza di quattro quinti dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti. Per modifica si intende ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra o la creazione di qualsiasi nuova classe.
  • c)Il regolamento interno di cui al comma 4) prevede che, ad eccezione di casi speciali, le modifiche della classificazione vengano adottate al termine di determinati periodi; il Comitato di esperti fissa la durata di ogni periodo.
  • 8)L'astensione non e' considerata un voto.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art3 · fonte del testo

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