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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 · Legge 30 novembre 2012, n. 241
- Aggiornato al
- 14 gennaio 2013
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- 31
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- 35
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER…
- Art. 2IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3DEFINIZIONI GENERALI Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni…
- Art. 7UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15LAVORO SUBORDINATO 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i…
- Art. 16COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le…
- Art. 17ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e…
- Art. 19FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni…
- Art. 21STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente…
- Art. 22ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 23PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6…
- Art. 24ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 25NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 26PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 27SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 28AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 29LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 30ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 31DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
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