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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali, nonche' degli archivisti in servizio presso i loro uffici, con le seguenti modificazioni

[9]L'art. 7 e' sostituito dal seguente:

[10]« L'assegno locale e l'indennita' di prima sistemazione, sia dovuti agli addetti celibi che calcolati in base al precedente art. 6, sono maggiorati in misura che sara' fissata dai Ministeri interessati di concerto con quello delle finanze ».

[11]Alla lettera d) dell'art. 22 alle parole: « pari alla prima mensilita' », sono sostituite le seguenti: « pari all'importo di trenta giornate ».

[12]Nel primo comma dell'art. 30 e' aggiunto il riferimento anche alle disposizioni dell'art. 33.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Sato.

[14]Data. a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL

[17]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2389~art1 · fonte del testo

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