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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato a la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, recante agevolazioni a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, con l'aggiunta del seguente articolo:
[9]« Art. 15. - Gli atti di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1935, n. 1095, nei quali l'Ente di rinascita interviene quale acquirente, non sono soggetti alla approvazione del prefetto della Provincia ne' alle altre formalita', sia della suddetta legge 3 luglio 1935, n. 1095, che della legge 1° giugno 1931, n. 886.
[10]« Quando l'Ente di rinascita si rende acquirente, nei modi e termini di cui al R. decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 82, dei beni immobili acquistati da Istituti di credito di qualunque natura con i benefici del R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, saranno cancellate le relative prenotazioni in sospeso sussistenti sul campione unico, purche' l'acquisto avvenga entro il novennio dal precedente trasferimento.
[11]« Analogamente saranno cancellate le prenotazioni in sospeso sul campione unico relative ai contratti di compravendita stipulati dall'Ente di rinascita in esecuzione dei Regi decreti-legge 20 aprile 1933, n. 332, e 8 marzo 1934, n. 369, qualora la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1937, m 82, per la attribuzione definitiva dei beni venga dichiarata con provvedimento amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1937, Anno XVI
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - ROSSONI - SOLMI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli:SOLMI
Testo in vigore dal 2 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009
