[1]Collaborazione culturale e artistica

[2]Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione culturale e artistica e faciliteranno lo sviluppo dei rapporti congiunti tra gli organismi, le universita', i centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati dei due Paesi nelle aree di interesse comune delle Parti e nelle seguenti forme:

  • a)realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree culturali concordate;
  • b)visite reciproche di personale tecnico e scientifico, nonche' di operatori delle arti visive e dello spettacolo, al fine di incrementare gli scambi e le esperienze nei relativi settori di competenza;
  • c)organizzazione congiunta di conferenze, seminari, mostre, spettacoli ed altre manifestazioni a carattere culturale ed artistico.

Testo vigente dal 23 dicembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-01;235~accordo-art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari