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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di eta' per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con la seguente modificazione:

[9]Dopo il primo comma dell'articolo unico e' aggiunto il seguente:

[10]«Non sono soggetti ai limiti di eta' i comandanti generali ed i luogotenenti generali che facciano parto del ruolo speciale»,

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1937 - Anno XVI

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - DI REVEL

[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-27;2321~art1 · fonte del testo

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