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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di eta' per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con la seguente modificazione:
[9]Dopo il primo comma dell'articolo unico e' aggiunto il seguente:
[10]«Non sono soggetti ai limiti di eta' i comandanti generali ed i luogotenenti generali che facciano parto del ruolo speciale»,
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1937 - Anno XVI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1938 al 16 dicembre 2009
